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ANALISI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE V: CONCLUSIONI

Torno dopo secoli e sec... ok, dopo qualche settimana di assenza.
Lo so, l'altra volta avevo detto che avrei espresso le conclusioni dopo una settimana ed è passato quasi un mese, chiedo venia. Comunque...

Arrivati alla fine, cerchiamo di sintetizzare gli aspetti della riforma:

PARLAMENTO
Le due camere si differenziano: la Camera rappresenta la Nazione, il Senato le Istituzioni; per questa ragione, il valore legislativo del Senato si riduce, e la fiducia al governo viene solo dalla Camera. Quest'ultima non vede particolari differenze da prima, a parte il fatto che il suo Presidente è il Presidente del Parlamento e sostituisce il Presidente della Repubblica qualora questo non possa svolgere le sue funzioni, mentre prima spettava al Presidente del Senato tale ruolo, e i suoi criteri di elezione riguardano anche i cittadini incaricati di giudicare il Presidente qualora venga accusato.

Il Senato invece ha modifiche più sostanziose: perde molte delle sue funzioni legislative, limitandosi alle modifiche costituzionali, alle disposizioni costituzionali su tutela delle minoranze linguistiche, referendum, iniziativa popolare e a istituzionale e su questioni istituzionali-amministrative, oltre che occuparsi delle questioni relative all'Unione Europea. Per le altre questioni, deve decidere se proporre o no delle modifiche alle leggi votate dalla Camera (modifiche che la Camera può rifiutare) e può dare consigli. Inoltre, dispone l'esame dei decreti legge, risultando importante nel decidere se tenersi o no un decreto-legge. I suoi membri assorbono il ruolo dei delegati regionali nell'elezione del Presidente della Repubblica, dal quale non può essere sciolto. Perde il ruolo di controllo sul Primo Ministro (mantenuto però dalla Camera, non dimentichiamocelo), tuttavia quest'ultimo deve consultarsi con esso per sostituirsi agli enti locali; il Senato deve essere ascoltato anche quando si vuole sciogliere una Giunta regionale, assumendo quindi il ruolo di garante del rapporto tra lo Stato e gli enti locali.

Ho ironizzato parecchio sulla riduzione della funzione legislativa del Senato, però bisogna ammettere che mantiene una funzione abbastanza importante in uno stato come l'Italia, dove le realtà locali tendono a sfuggire al controllo centrale. Inoltre, tutte le differenze tra il Senato e la Camera sono coerenti con un'idea di base: rendere la Camera rappresentatrice dei cittadini e il Senato rappresentante delle istituzioni. Sempre secondo questa idea, la Camera viene votata direttamente dai cittadini tra i cittadini come prima, il Senato dai consiglieri regionali tra consiglieri regionali e sindaci, i quali comunque non riceveranno indennità per il loro ruolo di Senatori, avendo già uno stipendio; ricordo a questo punto una cosa: i consiglieri regionali e i sindaci li votano sempre i cittadini, quindi piantatela con questa cavolata per la quale i senatori non li votiamo più noi.

Onestamente, non saprei dire se la suddivisione del ruolo tra le due camere, così come è, sia effettivamente ideale. Si evita il ping-pong tra le camere (almeno nella maggioranza dei casi), ma i sistemi contorti che ne sono usciti potrebbero annullare il vantaggio ricevuto. C'è da dire comunque che la Riforma inserisce dei tempi precisi entro cui agire, e questo è sicuramente un bene. Ma sarà possibile rispettare i suddetti tempi con meccanismi così contorti?

IL PRIMO MINISTRO
Il primo ministro richiede solo il permesso della Camera. Questo non vuol dire che diventerà autoritario, ma solo che invece di badare a tutti i parlamentari dovrà badare solo ai deputati; in ogni caso, dovrà badare a gente che se sta lì è per volere del popolo. Certo, ci vorrebbe una riforma elettorale migliore di quella attuale, ma restiamo sull'argomento riforma costituzionale.

Aumenta inoltre il suo potere di interferenza nel lavoro delle camere: potrà partecipare alle sedute del Parlamento ed essere ascoltato, nonché imporre alcune materie come prioritarie. Certo, aumenta il suo potere, ma qui rientra nel delicato e complesso equilibrio tra l'Esecutivo e il Legislativo, equilibrio che in Italia si basa su una serie di pesi e contrappesi tra il Governo e il Parlamento: se un governo autoritario è un male, anche un governo con spazi di azione troppo stretti lo è. Non è facile capire se il rafforzamento del governo si tradurrà in un governo forte o in un governo autoritario, ma aver paura di una dittatura del governo è eccessivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE
La sua elezione diventa più complessa, prevedendo più fasi, ma garantendo una maggioranza più netta, che è di sicuro un vantaggio quando si parla della prima carica dello Stato.

I senatori nominati dal Presidente dall'entrata in vigore della Costituzione in poi non saranno a vita ma per un certo periodo di tempo.

La Corte Costituzionale controllerà la costituzionalità delle leggi sempre, senza che debba nascere una contesa. Questa mi sembra un'ottima cosa

ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONI
Vengono abolite le province (a parte Trento e Bolzano) e il CNEL, che diciamocelo: sono inutili.

I poteri che prima erano di concorrenza tra Stato e Regioni vengono suddivisi, rendendo la questione un po' più ordinata. Devo ancora capire perché non equiparino regioni a Statuto Speciale e a Statuto Ordinario e perché le province di Trento e Bolzano non vengono rese regioni, ma sono dettagli.

I Comuni e le Città Metropolitane ricevono proprie facoltà finanziarie, che potranno usare per i loro progetti. Dato che la pulizia delle strade, la manutenzione, la tutela, ecc... alla fin delle finite ricadono su comuni e Città Metropolitane mi sembra una cosa giusta.

Gli enti locali diversi da Regioni, Comuni o Città Metropolitane vengono regolati dalla Regione, e mi sembra una buona idea: entità non ufficiali così possono esistere all'interno dello Stato avendo comunque delle regole da seguire. Le Città Metropolitane vengono regolate dallo Stato in base alle opinioni dei Comuni, e non mi sembra una cosa sbagliata.

Vengono inserite nella costituzione norme per le amministrazioni e si impone che le amministrazioni locali vengano decise mediante legge e non a caso come succede attualmente; forse si rischia un po' troppa rigidità, ma almeno si garantisce ordine.

REFERENDUM
Aumenta il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare, e questo non è molto bello, però bisogna ammettere che l'aggiunta del referendum propositivo può essere considerata un'ottima compensazione a mio parere, soprattutto calcolando che la Riforma prevede che il parlamento le controlli secondo le sue regole, imponendogli quindi la visione delle leggi proposte da parte dal popolo.

Qualora il numero di proponenti un referendum abrogativo siano almeno 800'000 il quorum diminuisce, ma a mio parere potevano anche farne a meno.

CONCLUSIONI (sperando di non aver dimenticato nulla)
Questa riforma ha lati positivi e negativi.

Di positivo, noto un maggiore ordine, maggiori possibilità di azione per l'amministrazione e maggiori possibilità che la costituzione venga rispettata (per l'obbligo di controllo della Corte Costituzionale).

Di negativo, osservo meccanismi più contorti nelle votazioni, e in alcuni casi l'ordine mi sembra diventare un irrigidirsi eccessivo: è vero che la Costituzione deve essere precisa, ma resta comunque una fonte di legge difficile da cambiare, e se è troppo rigida rischia di diventare inadatta al primo cambiamento.

Prima di salutarvi, una precisazione: se la vostra domanda è:"Per cosa voti?", la mia risposta è:"Non lo so, ma se lo sapessi non lo direi: quello che voto è un segreto che mi porterò nella tomba"

E voi, che ne pensate di questa analisi? E quali sono le vostre conclusioni? Scrivetelo nei commenti (ricordandovi la Netiquette ovviamente).



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RIFORMA COSTITUZIONALE: ANALISI (IV PARTE)

Ehilà, come va? Bene spero.

No non è vero, spero che crepiate tutti male.

Scherzo va. Forse.

Sì, in questo periodo sono un po' lunatico
Partiamo con questa analisi e facciamola finita.


L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di  entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi  bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le  Città metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse autonome. Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri e dispongono di compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza dell'esercizio delle medesime funzioni. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello  Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». 
Rispetto all'articolo originale questo estende la possibilità di capacità finanziarie proprie ai Comuni e alle Città Metropolitane. Inoltre, è molto più specifico sui motivi per cui questi soldi possono essere usati e sui motivi per cui possono essere richiesti allo stato. Forse troppo specifico: in teoria, certe precisazioni andrebbero fatte attraverso leggi non costituzionali, che sono più facili da cambiare nel caso ce ne sia bisogno. Però questa è una mia idea, e non avendo studiato Scienze Politiche non ho alcuna pretesa sul suo valore.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «,  acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
Qui si riferisce alla possibilità per il governo, prevista dalle modifiche costituzionali del 18/10/2001, di sostituirsi a organi degli enti locali in alcuni casi particolari. Nella Riforma, deve prima sentire il parere del Senato (che nella qui rappresenta tali istituzioni), e la Legge, oltre a controllare che tale potere sia eseguito correttamente, stabilisce i casi in cui gli organi degli enti locali possono essere rimossi.
All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo  di  quelli  attribuiti  ai  sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza »
L'articolo 122 spiega come si eleggono gli organi regionali e i loro poteri; la Riforma consente al Presidente della Regione di decidere lo stipendio dei membri della Giunta. Inoltre, la legge promuoverò l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Mi sembrano cose buone e giuste.

All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».
In pratica afferma che il decreto di scioglimento di una Giunta Regionale avviene solo dopo aver sentito il parere del senato. Oggi vediamo il Senato in leggera risalita per quanto riguarda le sue funzioni.


All'articolo 135 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni: 
Vediamole una ad una

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  « La Corte costituzionale e'  composta  da  quindici  giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria  ed  amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »; 
Il Parlamento elegge sempre un terzo della Corte Costituzionale, ma ora invece di eleggerne 5 collettivamente 3 li elegge la Camera e 2 il Senato.
b) al settimo comma, la parola: « senatore »  e'  sostituita  dalla seguente: « deputato »
I cittadini eletti per giudicare il Presidente in caso venga accusato di qualcosa nella Costituzione hanno i requisiti per essere eletti Senatori, nella Riforma devono avere i requisiti per essere eletti Deputati perché nella Riforma il Senato diventa valido quanto il due nella briscola.

Bene, siamo agli ultimi articoli da visionare. Pronti? Partiamo con le Disposizioni consequenziali e di coordinamento
1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
 b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti:«La Camera dei deputati ogni anno approva»;
 c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati,».7. All'articolo 87 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:  a)al  terzo  comma,  le  parole: «delle  nuove  Camere»  sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati»;  b) all'ottavo comma, le parole:«delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera  dei deputati.  Ratifica  i  trattati relativi  all'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea,  previal'autorizzazione di entrambe le Camere »;  c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Camera dei deputati »8. La rubrica del titolo V della parte  II  della  Costituzione  è sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e i Comuni ». 9. All'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,  dopo  le parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome  di Trento e di Bolzano ». 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento»  sono  sostituite  dalle seguenti: « alla Camera dei deputati». 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «iComuni,». 13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma  è abrogato. 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: « 2. Il Comitato di cui al comma 1  e'  presieduto  dal  Presidente della Giunta della Camera dei deputati ». 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: « Art. 5. - 1. L'autorizzazione  prevista  dall'articolo  96  della Costituzione  spetta  alla  Camera  dei   deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che  non  sono  membri  dellamedesima Camera dei deputati »;  b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5»  e  «Camera  competente»,  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967,  n. 2, al primo periodo, le parole: « da questo in  seduta  comune  delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera». 



Qui fondamentalmente si rende più coerente l'intero testo costituzionale con il resto della riforma; quindi, vengono eliminati i riferimenti alle Province eccetto le province autonome di Trento e Bolzano (trasformarle in regioni deve sembrare proprio brutto), i ruoli prima del Parlamento intero passano alla Camera (salvo i pochi casi nei quali permane il ruolo del Senato), ecc...

Passiamo ora alle Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6.  La  legge  di  cui  all'articolo   57,   sesto   comma,   della Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti  alla  data di entrata in vigore della presente legge costituzionale  continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data  di  entrata  in vigore  delle  loro  modificazioni,  adottate  secondo  i  rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della  Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della  Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso  il  differimento  del  termine  previsto dal  medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   135   della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della  presente  legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal  Parlamento  in  seduta comune,  le  nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso  alla data di entrata in vigore della  presente  legge  costituzionale,  su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o  entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  cui all'articolo 57, sesto comma,  della Costituzione,  come  modificato dalla  presente  legge  costituzionale,  da  almeno  un  quarto   dei componenti della Camera dei deputati o un terzo  dei  componenti  del Senato  della  Repubblica,  le leggi   promulgate   nella   medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere  sottoposte  al giudizio  di  legittimità della Corte  costituzionale.  La   Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.  Anche ai fini di cui al presente comma,  il  termine  di  cui  al  comma  6 decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della  Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e  le Province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  le  rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate  ai  sensi  dell'articolo  117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117,  secondo  e  terzo  comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31  della  presente legge costituzionale.
13. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  IV  della  presente  legge costituzionale non si applicano alle Regioni  a  statuto  speciale  e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con  le  medesime  Regioni  e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della presente legge costituzionale, e sino  alla  revisione  dei  predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116,  terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo  vigente fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge costituzionale e resta  ferma  la  disciplina  vigente  prevista  dai medesimi statuti e dalle relative norme  di  attuazione  ai  fini  di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione,  alle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e Province autonome si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla  presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste  esercita  le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata  in  vigore della presente legge costituzional
e
Sono le istruzioni per alcune questioni (quali le modalità di attribuzione dei nuovi seggi e di elezione al Senato di Consiglieri e Sindaci) che non possono essere immediatamente applicate: nell'attesa, i Senatori vengono eletti da (e tra) i consiglieri regionali e i sindaci con un metodo proporzionale, i Senatori a Vita continuano a permanere come membri del nuovo Senato, vengono stabiliti dei tempi per legiferare sulle questioni non ancora applicate, ecc... ecc...

Ed eccoci alle Disposizioni finali
1. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente  legge  costituzionale,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  nomina,  con   proprio   decreto,   un   commissario straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del  CNEL,  per le attività relative al  patrimonio, compreso  quello  immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e  per  gli  altri  adempimenti  conseguenti  alla soppressione. All'atto dell'insediamento    del     commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del  CNEL  e  i suoi componenti  per  ogni  funzione  di  istituto,  compresa  quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore  dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3.  Tenuto  conto  di  quanto   disposto   dalla   presente   legge costituzionale, entro la legislatura in corso  alla  data  della  sua entrata  in  vigore,  la  Camera  dei  deputati  e il  Senato  della Repubblica   provvedono, secondo criteri di  efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle  amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal  fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti  del Parlamento,  formato dal personale di ruolo delle due Camere,  che  adottano  uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e  coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti  e  stabilite le  procedure  per modificazioni  successive  da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito  concorso.  Le  Camere definiscono altresì di comune accordo le  norme  che  regolano  i contratti  di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate  dei  membri  del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di  area  vasta,  tenuto  conto  anche  delle  aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali  relativi  agli enti di area vasta definiti  con  legge  dello Stato,  le  ulteriori disposizioni  in  materia  sono  adottate  con  legge  regionale.  Il mutamento  delle  circoscrizioni delle   Città  metropolitane è stabilito con legge  della Repubblica,  su  iniziativa  dei  Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,  primo  comma, della Costituzione, i senatori  di  cui  al  medesimo  articolo  59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge costituzionale,  non  possono  eccedere,  in  ogni caso,  il  numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza  in  carica  dei senatori a vita già nominati alla data di entrata  in  vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo  le  disposizioni  già vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome  Provinz Bozen  sono  eletti tenendo  conto  della  consistenza  dei gruppi linguistici  in  base  all'ultimo  censimento. In  sede   di   prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate  ciascuna  da  consiglieri  e  da  sindaci   dei   rispettivi territori. 
Fondamentalmente, si spiega come assistere alla morte definitiva del CNEL, vieta rimborsi o similari ai consiglieri regionali a carico dello stato, si stabiliscono regole per il personale di servizio delle due Camere, si stabiliscono le regole per gli enti locali (su cui nelle Riforma legiferano le Regioni) e per le circoscrizioni delle Città Metropolitane (su cui nella Riforma legifera lo Stato secondo il parere dei Comuni), si stabilisce un massimo di 5 per i Senatori che verranno nominati e si decide che i Senatori a Vita attuali rimarranno Senatori a Vita e si definiscono le modalità di elezione dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano.

E finalmente eccoci all'ultimo articolo della Riforma, ovvero l'articolo 41, relativo all'entrata in vigore della Riforma stessa

La presente legge  costituzionale  entra  in  vigore  il  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della  presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura  successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3  e  4,  che sono di immediata applicazione. 
In pratica, prima c'è la promulgazione mediante referendum, poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e infine, il giorno dopo, la Riforma entra in vigore. Salvo alcuni articoli e commi, la Riforma sarà effettivamente valida a partire dalla prossima legislatura.

Bene, ho analizzato tutti i 41 articoli della Riforma Costituzionale (anche se gli ultimi 4 tutto sommato me li potevo risparmiare). La prossima settimana le mie personali conclusioni (anche se in parte le ho già dette nei commenti).

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RIFORMA COSTITUZIONALE: ANALISI (III PARTE)

Ammettetelo, speravate di esservi liberati di me, vero?

Ah, non ricordate chi sono. Ok, continuiamo con l'analisi della Riforma costituzione del 4 dicembre, perché diversamente da quanto dicono certuni non si può votare lasciandosi guidare dalla pancia, tanto meno parlando della Costituzione del proprio paese, dalla quale dipende la politica e quindi il destino di un intero popolo.


L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari»
Qui si sottolinea di nuovo che il Senato non partecipa più a molte delle decisioni del Parlamento.
All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le  parole:  «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: « della  Camera dei deputati»
Come sopra. L'articolo 79, primo comma, parla di Amnistia e Indulto.
All'articolo 80 della  Costituzione,  le  parole:  «Le  Camere autorizzano»  sono  sostituite  dalle seguenti:«La  Camera  dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Le  leggi  che autorizzano  la  ratifica   dei   trattati   relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  sono approvate  da entrambe le Camere»
Si continua a sottolineare le modifiche nel ruolo del Senato, che perde la possibilità di votare nei trattati internazionali salvo quelli dell'Unione Europea.
L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente: «Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  può disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è  formata  in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.  La  Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria»
Dato che il Senato ha competenze e struttura diverse da quelle della Camere, anche le commissioni si diversificano: il Senato infatti ora può fare inchieste solo su materie legate alle autonomie territoriali. Inoltre, poiché il Senato ora è formato da consiglieri regionali e sindaci, solo la commissione della Camera è obbligata a rispecchiare le proporzioni dei vari gruppi.

Ma ora basta parlare di Senato e Camera, passiamo al Presidente della Repubblica. Esatto: nemmeno lui è stato risparmiato dalla riforma.

 All'articolo 83 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
Dividerò l'articolo nei suoi commi non per la lunghezza, ma per maggior chiarezza.
a) il secondo comma e' abrogato; 
Il secondo comma dell'articolo 83 prevede che ogni regione mandasse tre delegati a partecipare alle elezioni, tranne la Val D'aosta che ne manda uno. Dato che nella riforma i rappresentanti regionali formano il Senato, il secondo comma finisce con il perdere senso, quindi eliminarlo è corretto.
b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».
Nella Costituzione il Presidente viene eletto con i due terzi dei votanti, ma dal terzo scrutinio basta la Maggioranza Assoluta (la metà dei votanti più uno). Con la Riforma, la cosa si complica, imponendo prima i tre quinti (dal quarto scrutinio) dell'Assemblea, poi i tre quinti dei votanti (escludendo astensioni, schede bianche, ecc...). Questo da una parte rende più complicata l'elezione, dall'altra però ha il pregio di sostenere una maggioranza più netta.
All'articolo 85 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
Più modificazioni, più parti.
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati  regionali»  sono soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune» 
I delegati regionali non ci sono più (assorbiti dal Senato), quindi richiamarli per eleggere il nuovo presidente un mese prima che questi decada non avrebbe comunque senso. Poiché ora è il Presidente della Camere a sostituire il Presidente della Repubblica in caso di sua assenza, è il Presidente del Senato che in questi casi dirige il Parlamento riunito.
b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:«Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla sua cessazione, l'elezione  ha  luogo entro  quindici  giorni  dalla riunione della Camera nuova».
Poiché la sostituzione di membri in Senato avviene in base al ruolo istituzionale dei membri e solo la Camera può venir sciolta, la legge per cui il Presidente viene eletto dalla Camera nuova non vale per il Senato.
All'articolo 86 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
Lo so che il post sta venendo un po' frammentario, ma se non divido in più parti questi articoli poi ho dei problemi a esprimermi su di essi.
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti:«della Camera dei deputati»
Come detto sopra, ma è il Presidente della Camera a sostituire il Presidente della Repubblica, non più il Presidente del Senato. Nulla di cui discutere, ma faccio notare la presidenzialità della cosa.
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente  della  Camera  dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice»,  le  parole:«le  Camere  sono  sciolte» sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati è sciolta » e la parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua »
Si riconferma la situazione di prevalenza della Camera sul Senato anziché il contrario com'è nella Costituzione, ma solo la Camera può essere sciolta su decisione del Presidente.
All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
 «Il Presidente della Repubblica può, sentito il  suo  Presidente, sciogliere la Camera dei deputati»
Si ripete che il Presidente può sciogliere solo la Camera e non più il Senato.

E ora passiamo al Governo felici e contenti (più o meno)


All'articolo 94 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono  sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia  »  sono  sostituite dalle  seguenti:  «  La  fiducia  è accordata o revocata»; c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »; d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe  le  Camere» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera  »  sono  inserite  le seguenti: « dei deputati »
Ora al Primo Ministro basta il consenso della Camera anziché quello del Parlamento intero. A questo punto mi domando: ma non facevano prima a eliminare del tutto il Senato?
All'articolo 96 della Costituzione,  le  parole:  «  del  Senato della Repubblica o » sono soppresse.
Qualora un Ministro faccia una cosa sbagliata durante la sua giurisdizione, cessata la sua carica viene comunque giudicato dalla giurisdizione ordinaria; nella costituzione sia la Camera che il Senato possono evitarglielo, nella Riforma solo la Camera può. La Giurisdizione Ordinaria, negli ordinamenti Civil Law (dove cioè i giudici decidono in base alla Costituzione anziché in base all'esperienza giuridica del paese) come l'Italia, è la branca della giurisdizione che si occupa dei diritti soggettivi, mentre degli interessi legittimi si occupa la Giurisdizione Amministrativa (per saperne di più, ecco l'articolo della Treccani)
Il  secondo  comma  dell'articolo  97  della  Costituzione   è sostituito dal seguente:
  « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e  la trasparenza dell'amministrazione ».
Passando alla Pubblica Amministrazione, nella Costituzione il Secondo Comma dell'articolo 97 dice: "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari". In parole povere, con la Riforma i pubblici uffici anziché determinati di volta in volta vengono stabiliti direttamente dalla legge. Ora, sebbene questo contribuisca alla stabilità, non c'è il rischio che l'ufficio si ritrovi inutile o impossibilitato ad agire nel momento in cui le condizioni cambino o divergano da quanto previsto? La troppa flessibilità è un problema, ma anche la troppa rigidezza può esserlo.
L'articolo 99 della Costituzione e' abrogato
Addio Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che, emh... cosa cavolo è il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro?
Scherzi a parte, sarebbe un organo costituito da esperti di diversi settori che collaborino con il Parlamento. Di base, non ha mai fatto nulla a parte succhiare soldi. D'altro canto, avere persone competenti a cui rivolgersi dovrebbe essere un bene, non una male. CNEL, perché non hai funzionato? C'è possibilità che tu possa funzionate, o è giusto eliminarti?
All'articolo 114 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse;
  b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse.
Vengono abolite le province, che obbiettivamente non servono a un cavolo quindi la loro eliminazione non è un male poi così grande.
L'articolo  116  della  Costituzione,  il  terzo   comma è sostituito dal seguente: «Ulteriori  forme  e   condizioni   particolari   di   autonomia, concernenti le  materie  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.),  limitatamente  alle  disposizioni  generali  e  comuni  per  le politiche sociali, n), o), limitatamente alle  politiche  attive  del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e  u),  limitatamente  al  governo  del territorio, possono essere attribuite ad  altre  Regioni,  con  legge dello Stato, anche  su  richiesta  delle  stesse,  sentiti  gli  enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata»
Le Regioni a Statuto Ordinario possono ricevere alcuni poteri di quelle a Statuto Speciale, secondo particolari condizioni, perché parificare i due tipi di regione è troppo facile. La legge che conceda tali poteri dev'essere votata da entrambe le camere, tanto per dare l'idea che il Senato in questa Riforma serva a qualcosa.
L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente: Art. 117. - La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'  dei  vincoli derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dagli  obblighi internazionali. 
L'articolo 117, nella Costituzione e nella Riforma è troppo lungo. Quindi la suddivisione dei poteri ve la riassumo, ok? Fondamentalmente, le questioni prima concorrenti tra Stato e Regioni ora sono alcune del primo e altre delle seconde. Credo che questo possa ridurre un po' di confusione. Lo stato può comunque intervenire nelle leggi di competenza regionale su consiglio del Primo Ministro, e questo è sensato: nella gerarchia istituzionale, è lo stato a trovarsi in cima, non le regioni. In generale, non mi sembra che le regioni perdano o guadagnino potere; stesso dicasi per Comuni e Città Metropolitane. Le Province invece scompaiono e basta, come previsto dalle modifiche all'articolo 114.
All'articolo 118 della Costituzione sono apportate  le  seguenti modificazioni: 
Vediamo un po' queste modifiche cosa ci dicono
a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa; 
Confermato l'addio alle province
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da  assicurare la  semplificazione  e  la  trasparenza  dell'azione  amministrativa, secondo  criteri   di   efficienza   e   di   responsabilità   degli amministratori »;
 Questo comma mi piace: in pratica, impone di esercitare le funzioni amministrative in maniera semplice e efficiente. Dovrebbe essere imposto dall'etica, ma visto che l'etica viene usata come zerbino...
c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse; 
Addio, addio, province addio, voi ci dovete lasciar... ma hey, io dico, che è ok, tanto nulla facevate
d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in  materia  di  tutela dei beni culturali e paesaggistici »; 
Questa è più un aggiornamento che una modifica a mio dire: in passato, la tutela riguardava solo le opere d'arte, in seguito si è estesa anche all'ambiente. Però è bene essere precisi.
e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.
Ho finito le battute sull'addio per le province, ne avete qualcuna da prestarmi?

E niente, io direi che è il caso di fermarci qui. Io vi saluto e ci vediamo con la prossima parte di questa enorme analizi (che se Dio vuole, sarà l'ultima)

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RIFORMA COSTITUZIONALE: ANALISI (II PARTE)

E rieccoci qua ad analizzare la riforma costituzionale punto per punto.

La scorsa volta abbiamo visto il parlamento. Oggi vediamo ancora il parlamento. Mi sembra cosa buona e giusta.





L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
Ho deciso di dividere questa parte in più parti semplicemente perché è stralunga. L'attuale costituzione qui dice solo "La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere". Osserviamo le (sostanziose) modifiche.
«Art. 70. - La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. 
Ecco qua la distinzione tra Senato e Camera. La Camera in questa riforma vota su tutto, il Senato sui seguenti punti:
  • Modifiche alla Costituzione
  • Leggi legate alle disposizioni costituzionali limitatamente alla tutela delle minoranze linguistiche, ai referendum, all'iniziativa popolare e a quella istituzionale
  • Leggi legate alle questioni istituzionali e amministrative
Già vedo un futuro in cui si attiveranno migliaia di polemiche ogni giorno per decidere se una legge è di competenza o no del Senato.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
In pratica, le leggi vengono sempre sottoposte al Senato, il quale deve prima decidere se votare sulla questione, poi votare e rimandare alla Camera che deciderà se accogliere o no le modifiche fatte dal Senato. Un sistema macchinoso per ridurre i tempi procedurali; già vedo il lavoro del Senato rallentato dal'ingolfarsi di leggi che aspettano di sapere se verranno valutate o no dal Senato, molte delle quali finiranno con l'andare senza le modifiche di cui hanno bisogno.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. 
In pratica, qualora si debba decidere di lasciare al Governo la possibilità o no di applicare per non più di quattro mesi un progetto di bilancio (secondo l'Articolo 81, quarto comma che, ho controllato, non è stato modificato) non approvato il Senato ha meno tempo, e questo ha senso visto che si tratta di una misura di emergenza.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. 
In caso non si capisca se una legge è di competenza del Senato oppure no i presidenti delle camere decidono tra di loro; tanto le polemiche ci saranno comunque, e con l'andare del tempo si dirà "E, ma questo Presidente aveva detto sì" "Ma quest'altro aveva detto no" e così via.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
Qui dice in pratica che il Senato può consigliare la Camera. In pratica, oltre a votare per dare un voto e all'eventuale voto per la legge si aggiunge la possibilità di votare un suggerimento (perché non mi risulta ci sia un altro modo per permettere ad un'assemblea di dare un suggerimento collettivo). Ma non volevano semplificare le procedure?
All'articolo 71 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
Altro articolo da suddividere in più parti
  a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  « Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato della Repubblica»
Il Senato può votare per proporre una legge. Altre votazioni che si aggiungono al voto sulla legge, al voto sul voto sulla legge, al voto sui suggerimenti da dare alla camera. Perché vogliamo semplificare le procedure.
  b) Al secondo comma, la parola: «cinquantamila»  e'  sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»
Volete proporre una legge? Con questa riforma, invece di tenerci un anno ad accumulare le firme necessarie ce ne terrete tre, ma verranno discusse nei tempi decisi dai regolamenti parlamentari di cui non sappiamo nulla. Contenti? 
  c) È aggiunto, in fine, il seguente comma:   «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione ». 
Quando ho saputo del referendum propositivo e di proposte similari mi sono detto "Oh, una cosa positivo". Poi però c'ho pensato su, e ho concluso questo: il referendum deve servire per questioni dove non si può sapere cosa sia giusto e cosa sbagliato, perché si può solo seguire la morale per questo. Su questioni tecniche bisognerebbe potersi fidare della classe politica, che è composta da persone dotate delle giuste esperienze. Lo so che la nostra classe politica non corrisponde a questa descrizione, ma nemmeno le nostre folle, e la storia insegna avere un politico decente per quanto difficile sia è più facile di osservare una folla razionale. Quindi qui ci metterei un "Nì".
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Oggi solo articoli da suddividere per la lunghezza.
  «Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70,  primo comma, presentato ad  una  Camera,  è, secondo le  norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e  con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge son deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento  della  sua approvazione  definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione  richiedono che sia  discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di  pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione  legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Questa parte fondamentalmente rende l'articolo coerente con le modifiche all'articolo 70. Interessante osservare come "Il regolamento" diventi "I regolamenti".
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. 
Qui si parla invece del regolamento del Senato, che ricordiamoci assume in questa riforma un ruolo diverso da quello della Camera.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo  comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. 
Ed ecco che il governo può decidere di imporre qualcosa come prioritario, salvo alcuni casi particolari. Sono abbastanza certo che se entrassi in un qualunque ufficio e dicessi "Mi serve che facciate queste cose subito, prima di qualunque altra" mi manderebbero bellamente a quel paese, ma va be', il ministro nella riforma può.
In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».
E le richieste del ministro non solo sono prioritarie, ma sono da farsi in meno tempo. Forse si stiamo un po' sbilanciando, no?
All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti:   « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
Fondamentalmente si aggiunge la possibilità per la Corte Costituzionale di verificare la costituzionalità delle leggi, mentre prima la Corte Costituzionale giudicava solo in caso di contrasti, trattandosi di un organismo giuridico. Mi sembra comunque una proposta giusta.
All'articolo 134 della Costituzione,  dopo  il  primo  comma  è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
Fondamentalmente si adatta l'articolo 134 alle modifiche all'articolo 73.
L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la  conversione  in
legge e' differito di trenta giorni. Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Fondamentalmente aggiunge un limite di tempo diverso dalla norma per le leggi descritte dall'articolo 77.
L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art.  75.  -  È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila  elettori,  la  maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum ».
Fondamentalmente, si aggiunge la possibilità che il referendum abrogativo proposto da ottocentomila elettori possa contare sulla maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera, mentre per gli altri serva la maggioranza degli aventi diritto. Un'inutile complicazione a mio avviso.
 All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
Meglio analizzarle una per volta.
  a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»; 
Quindi, invece dell'approvazione del Parlamento, adesso al governo per i decreti legge (si parla di questi) avrà bisogno della Legge. Voglio sperare sia solo una formalità, e non un modo per costringere il parlamento a votare leggi apposite prima che i ministri facciano i loro decreti (in questo caso infatti cadrebbe il controllo del parlamento sul ministro)
b) al secondo comma, le  parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti:«alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata  collettivamente  dalle  due Camere. La Camera dei deputati, anche se  sciolta, è appositamente convocata e si riunisce »;
Qui si rende tutto più coerente con l'idea di annullare l'importanza del Senato
  c) al terzo comma:1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica  abbia  chiesto,  a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione »;
Va be', qui si rende l'articolo più coerento con il resto della riforma.
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse; 
Questa mania di sostituire "Le Camere" con "La legge" mi spaventa non poco.
  d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   « Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con  forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo  72,  quinto comma, con esclusione, per la materia  elettorale,  della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e  dello  svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge  che  la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. 
Ah, ok, qui si da' un limite a quello che il ministro può fare. Meglio, ma non mi tranquillizza.
I decreti recano misure di immediata applicazione  e  di  contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto»
E qui si specifica la natura del decreto (immediata applicazione per casi specifici) e si descrive l'iter che deve percorrere per diventare legge a tutti gli effetti, imponendo dei tempi precisi per le decisioni.

Non siamo nemmeno a metà dell'analisi, ma se non mi fermo qui il post diventa troppo lungo

Fonti:
-Gazzetta Ufficiale (per le riforme): http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg
-Normattiva (per la Costituzione): http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27!vig=
-Treccani (in caso di dubbi): http://www.treccani.it/

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RIFORMA COSTITUZIONALE: ANALISI (I PARTE)

Ehilà, vi ricordate del mio modo di scrivere?
Mi sa di no, è da un sacco di tempo che faccio solo fumetti (su un blog che dovrebbe essere di tutto)

È che non avevo nulla da dire, e se uno non ha nulla da dire deve stare zitto.

Torno con un argomento delicato: la riforma costituzionale voluta da Renzi. Questo perché in questo caso non mi basta guardare in giro per decidere: voglio analizzare la riforma, articolo per articolo. Questo vuol dire che per qualche settimana potrò parlare di qualcosa. Poi si vedrà.

Premessa: se siete tra quelli che ragionano in base a "Se vince il no Renzi se ne va quindi mettiamo No" prendete foglio e penna e scrivete mille volte "La politica non è basata su Renzi" e poi si tiri mille bastonate in testa. No, seriamente: il voto è sulla costituzione, e le scelte varranno anche dopo che Renzi se ne sarà andata, nel bene e nel male. Quindi non votate in base a "Renzi sì-Renzi no", vi prego, basatevi sul contenuto della costituzione e su niente altro.

Premessa 2: chiunque dica "Vota sì per mettere fine a una costituzione antiquata, all'unico sistema bicamerale perfetto d'Europa ecc..." scriva mille volte "Nuovo e comune non vuol dire per forza migliore". A parte che ci sono state delle modifiche alla costituzione da quando è nata ad oggi, (25 revisioni prima del 2000 e altre due dopo secondo la Treccani), non è sempre detto che le innovazioni siano giuste: ci sono innovazioni corrette e innovazioni non corrette. Stesso vale per il concetto per cui in Europa non ci sono cose che ci sono in Italia; è vero che in altri paesi europei sta andando meglio, ma siete sicuri che sia per via della costituzione? Una semplice correlazione non è una prova, sarebbe come accusarmi di omicidio perché mentre sto respirando una persona dall'altra parte del mondo muore.

Cercherò di analizzare ogni articolo della riforma, che potete trovare anche voi sulla Gazzetta Ufficiale; per la costituzione originale, la fonte sarà Normattiva. Infine, qualora abbia qualche dubbio su cosa ci sia scritto cercherò di basarmi sul sito della Treccani, che è più affidabile di Wikipedia (molto più affidabile).

1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei  deputati  e del Senato della Repubblica.
  Le leggi che stabiliscono le modalità  di  elezione  delle  Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
  La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e  verifica  l'impatto  delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune  dei  membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». 
Fondamentalmente, le due camere nella riforma hanno funzioni diverse: la Camera rappresenta la Nazione, il Senato le Istituzioni. La Camera assume di sé il ruolo che prima era di entrambe le camere, al Senato va quello che ho evidenziato (no, non lo ripeto, usate gli occhi). Di base, questo non mi da' particolari impressioni: dividere il ruolo delle Camere non mi sembra che possa avere influenza sul loro lavoro, ma la mia laurea non è in Scienze Politiche, quindi qui sospendo il giudizio.

L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art.  57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei  seggi  tra  le  Regioni  si  effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in  proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle  istituzioni  territoriali  dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi  sono  attribuiti  in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
Riducono il numero di senatori per regione (da non meno di 7 a non meno di 2), tranne che per il Molise che resta immutato e la Val d'Aosta che se li vede aumentare da 1 a 2 (quindi invece di dare un quarto degli abitanti ne darà la metà) e il Trentino Alto Adige che ne porterà 4 perché le province di Trento e di Bolzano valgono come regioni ma nessuno vuole ammetterlo. In base alla popolazione alcune regioni porteranno più senatori e altre meno come con la costituzione attuale, con il totale che scende da 362 a 94. Non si parla dei seggi votati dai residenti all'estero. C'è da apprezzare che diano più importanza alle due province autonome (anche se sarebbe più sensato a questo punto renderle due regioni distinte) e alla Val D'aosta con i suoi quattro gatti, mentre la riduzione dei senatori è un argomento più complesso; e non portatemi la storiella del minisenato USA: gli Stati Uniti sono una federazione, e ognuno dei loro 50 stati ha un parlamento proprio, quindi è una situazione completamente diversa. Meno senatori vuol dire meno idee in gioco, quindi minore riflessione. Ok, 362 saranno troppi, ma sicuri che 94 sia una cifra giusta? Non sa anche a voi una sorta di contentino alle pance degli elettori che si lamentano dei costi della politica?
All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Presidente della Repubblica può nominare  senatori  cittadini che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
 
L'unica differenza è che i senatori nominati dal Presidente non saranno più a vita. Ok, molto bello, mi pare giusto.
L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  « Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Secondo la Costituzione vigente, il Parlamento rimane in carica per 5; nella riforma questo vale solo per la Camera perché per il Senato ci sono regole diverse che verranno precisate in seguito.
All'articolo 63 della  Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:  «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali». 
Si parla del Presidente e dell'ufficio di presidenza. In pratica, impone limiti a elezione o nomina di chi già svolge funzioni di governo regionali o locali (Presidenti di Regione, Sindaci, ecc...). Un'altra aggiunta corretta tutto sommato.
All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni
Questo ho preferito dividerlo nelle sue tre parti
a) Dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»
In questa riforma bisogna tutelare le minoranze parlamentari, ovvero i partiti che costituiscono la minoranza in parlamento. Ora, per quanto sia vero che è importante lasciare spazio alle minoranze, non c'è il rischio che la maggioranza si indebolisca troppo?
  b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono »
Il ministro nella riforma può (e se richiesto deve) assistere alle sedute, e deve essere sentito ogni volta che lo chiede. Perché? Lui non c'entra nulla con il legislativo. Il Parlamento legifera, il Governo esegue, punto stop.
c) È aggiunto, in fine, il seguente comma:  «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni». 
Ma per "Assemblea" si intende sempre "Parlamento" e per "Commissioni" quelle parlamentari, giusto? Allora che sia un dovere per i membri partecipare dovrebbe essere sottinteso nel fatto che vengono pagati per farlo, e se non lo fanno sono assenteisti. Mi risulta ci siano delle leggi che puniscono l'assenteismo, o sbaglio?
All'articolo 66 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Si limita a ricordare che i Senatori provenienti dalle cariche pubbliche decadono quando cessa la suddetta carica. Questa è una questione legata al loro ruolo di rappresentanza delle istituzioni, quindi non c'è nulla da dire.
L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  «Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Hanno tolto il concetto per cui i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, perché nella riforma solo la Camera rappresentala Nazione.
All'articolo 69 della Costituzione, le parole "del  Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
Riguarda l'indennità parlamentare. Dato che i Senatori ricevono già lo stipendio in quanto legati alle amministrazioni locali (ma questo viene precisato in seguito), nella riforma va solo ai Deputati. Mi sembra sensato.

Mi fermo qui perché il post è già abbastanza lungo. Alla prossima.

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SONO IMBECILLE

Rileggendo i post, mi sono accorto di non aver mai posto le mie fonti in 3-4 anni. E ora, chi se le ricorda la maggior parte?

Per fare ammenda, posso solo citarne alcune fonti che ho usato, quelle che ricordo


  1. L'immancabile Wikipedia, che deve essere usata con giudizio (e laddove possibile con un adeguato controllo delle fonti di riferimento della pagina) ma è sempre utile
  2. Le millemila cose dette sulla scherma medievale oltre che dai siti che ne parlano le ho tratte dal Flos Duellatorum, trovabile come PDF, sia nell'edizione curata da Rapisardi sia nella versione del Getty (con testo a fronte in inglese)
  3. Quando infine ho parlato di storia o filosofia, mi sono riferito anche a quanto studiavo
Solo tre fonti mi ricordo, mannaggia a me. Chiedo scusa, la prossima volta mi ricorderò di postare le fonti.


                         Te l'avevo detto, io                    Sta zitto, per pietà
                      /.´                               /.´
                   |\                           sSS"""""SSs
                   |ì\
                         sS         Ss
     .´……__        |,´
                         S ¨-.   .-¨ S
         ¨¨--……__| \                        [| t_\` ´t_/ |]
  /                |  |                       '|     ,     |'          
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A parte questo, devo solo segnalare due 29/30 (Stratigrafia e Processi Formativi e Religioni del Mondo Antico) e un 27/30 (Letteratura Greca), nonché il fatto che invece di lasciarmi una patente annuale me ne hanno lasciato una triennale. 

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