Mi sa di no, è da un sacco di tempo che faccio solo fumetti (su un blog che dovrebbe essere di tutto)
È che non avevo nulla da dire, e se uno non ha nulla da dire deve stare zitto.
Torno con un argomento delicato: la riforma costituzionale voluta da Renzi. Questo perché in questo caso non mi basta guardare in giro per decidere: voglio analizzare la riforma, articolo per articolo. Questo vuol dire che per qualche settimana potrò parlare di qualcosa. Poi si vedrà.Premessa: se siete tra quelli che ragionano in base a "Se vince il no Renzi se ne va quindi mettiamo No" prendete foglio e penna e scrivete mille volte "La politica non è basata su Renzi" e poi si tiri mille bastonate in testa. No, seriamente: il voto è sulla costituzione, e le scelte varranno anche dopo che Renzi se ne sarà andata, nel bene e nel male. Quindi non votate in base a "Renzi sì-Renzi no", vi prego, basatevi sul contenuto della costituzione e su niente altro.
Premessa 2: chiunque dica "Vota sì per mettere fine a una costituzione antiquata, all'unico sistema bicamerale perfetto d'Europa ecc..." scriva mille volte "Nuovo e comune non vuol dire per forza migliore". A parte che ci sono state delle modifiche alla costituzione da quando è nata ad oggi, (25 revisioni prima del 2000 e altre due dopo secondo la Treccani), non è sempre detto che le innovazioni siano giuste: ci sono innovazioni corrette e innovazioni non corrette. Stesso vale per il concetto per cui in Europa non ci sono cose che ci sono in Italia; è vero che in altri paesi europei sta andando meglio, ma siete sicuri che sia per via della costituzione? Una semplice correlazione non è una prova, sarebbe come accusarmi di omicidio perché mentre sto respirando una persona dall'altra parte del mondo muore.
Cercherò di analizzare ogni articolo della riforma, che potete trovare anche voi sulla Gazzetta Ufficiale; per la costituzione originale, la fonte sarà Normattiva. Infine, qualora abbia qualche dubbio su cosa ci sia scritto cercherò di basarmi sul sito della Treccani, che è più affidabile di Wikipedia (molto più affidabile).
1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Fondamentalmente, le due camere nella riforma hanno funzioni diverse: la Camera rappresenta la Nazione, il Senato le Istituzioni. La Camera assume di sé il ruolo che prima era di entrambe le camere, al Senato va quello che ho evidenziato (no, non lo ripeto, usate gli occhi). Di base, questo non mi da' particolari impressioni: dividere il ruolo delle Camere non mi sembra che possa avere influenza sul loro lavoro, ma la mia laurea non è in Scienze Politiche, quindi qui sospendo il giudizio.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:Riducono il numero di senatori per regione (da non meno di 7 a non meno di 2), tranne che per il Molise che resta immutato e la Val d'Aosta che se li vede aumentare da 1 a 2 (quindi invece di dare un quarto degli abitanti ne darà la metà) e il Trentino Alto Adige che ne porterà 4 perché le province di Trento e di Bolzano valgono come regioni ma nessuno vuole ammetterlo. In base alla popolazione alcune regioni porteranno più senatori e altre meno come con la costituzione attuale, con il totale che scende da 362 a 94. Non si parla dei seggi votati dai residenti all'estero. C'è da apprezzare che diano più importanza alle due province autonome (anche se sarebbe più sensato a questo punto renderle due regioni distinte) e alla Val D'aosta con i suoi quattro gatti, mentre la riduzione dei senatori è un argomento più complesso; e non portatemi la storiella del minisenato USA: gli Stati Uniti sono una federazione, e ognuno dei loro 50 stati ha un parlamento proprio, quindi è una situazione completamente diversa. Meno senatori vuol dire meno idee in gioco, quindi minore riflessione. Ok, 362 saranno troppi, ma sicuri che 94 sia una cifra giusta? Non sa anche a voi una sorta di contentino alle pance degli elettori che si lamentano dei costi della politica?
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:L'unica differenza è che i senatori nominati dal Presidente non saranno più a vita. Ok, molto bello, mi pare giusto.
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:Secondo la Costituzione vigente, il Parlamento rimane in carica per 5; nella riforma questo vale solo per la Camera perché per il Senato ci sono regole diverse che verranno precisate in seguito.
« Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».Si parla del Presidente e dell'ufficio di presidenza. In pratica, impone limiti a elezione o nomina di chi già svolge funzioni di governo regionali o locali (Presidenti di Regione, Sindaci, ecc...). Un'altra aggiunta corretta tutto sommato.
All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioniQuesto ho preferito dividerlo nelle sue tre parti
a) Dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»In questa riforma bisogna tutelare le minoranze parlamentari, ovvero i partiti che costituiscono la minoranza in parlamento. Ora, per quanto sia vero che è importante lasciare spazio alle minoranze, non c'è il rischio che la maggioranza si indebolisca troppo?
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono »Il ministro nella riforma può (e se richiesto deve) assistere alle sedute, e deve essere sentito ogni volta che lo chiede. Perché? Lui non c'entra nulla con il legislativo. Il Parlamento legifera, il Governo esegue, punto stop.
c) È aggiunto, in fine, il seguente comma: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».Ma per "Assemblea" si intende sempre "Parlamento" e per "Commissioni" quelle parlamentari, giusto? Allora che sia un dovere per i membri partecipare dovrebbe essere sottinteso nel fatto che vengono pagati per farlo, e se non lo fanno sono assenteisti. Mi risulta ci siano delle leggi che puniscono l'assenteismo, o sbaglio?
All'articolo 66 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».Si limita a ricordare che i Senatori provenienti dalle cariche pubbliche decadono quando cessa la suddetta carica. Questa è una questione legata al loro ruolo di rappresentanza delle istituzioni, quindi non c'è nulla da dire.
L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:Hanno tolto il concetto per cui i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, perché nella riforma solo la Camera rappresentala Nazione.
«Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
All'articolo 69 della Costituzione, le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".Riguarda l'indennità parlamentare. Dato che i Senatori ricevono già lo stipendio in quanto legati alle amministrazioni locali (ma questo viene precisato in seguito), nella riforma va solo ai Deputati. Mi sembra sensato.
Mi fermo qui perché il post è già abbastanza lungo. Alla prossima.
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