No non è vero, spero che crepiate tutti male.
Scherzo va. Forse.
Sì, in questo periodo sono un po' lunatico
Partiamo con questa analisi e facciamola finita.
L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza dell'esercizio delle medesime funzioni. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».Rispetto all'articolo originale questo estende la possibilità di capacità finanziarie proprie ai Comuni e alle Città Metropolitane. Inoltre, è molto più specifico sui motivi per cui questi soldi possono essere usati e sui motivi per cui possono essere richiesti allo stato. Forse troppo specifico: in teoria, certe precisazioni andrebbero fatte attraverso leggi non costituzionali, che sono più facili da cambiare nel caso ce ne sia bisogno. Però questa è una mia idea, e non avendo studiato Scienze Politiche non ho alcuna pretesa sul suo valore.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».Qui si riferisce alla possibilità per il governo, prevista dalle modifiche costituzionali del 18/10/2001, di sostituirsi a organi degli enti locali in alcuni casi particolari. Nella Riforma, deve prima sentire il parere del Senato (che nella qui rappresenta tali istituzioni), e la Legge, oltre a controllare che tale potere sia eseguito correttamente, stabilisce i casi in cui gli organi degli enti locali possono essere rimossi.
All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza »L'articolo 122 spiega come si eleggono gli organi regionali e i loro poteri; la Riforma consente al Presidente della Regione di decidere lo stipendio dei membri della Giunta. Inoltre, la legge promuoverò l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Mi sembrano cose buone e giuste.
All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:In pratica afferma che il decreto di scioglimento di una Giunta Regionale avviene solo dopo aver sentito il parere del senato. Oggi vediamo il Senato in leggera risalita per quanto riguarda le sue funzioni.
«Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».
All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:Vediamole una ad una
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: « La Corte costituzionale e' composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;Il Parlamento elegge sempre un terzo della Corte Costituzionale, ma ora invece di eleggerne 5 collettivamente 3 li elegge la Camera e 2 il Senato.
b) al settimo comma, la parola: « senatore » e' sostituita dalla seguente: « deputato »I cittadini eletti per giudicare il Presidente in caso venga accusato di qualcosa nella Costituzione hanno i requisiti per essere eletti Senatori, nella Riforma devono avere i requisiti per essere eletti Deputati perché nella Riforma il Senato diventa valido quanto il due nella briscola.
Bene, siamo agli ultimi articoli da visionare. Pronti? Partiamo con le Disposizioni consequenziali e di coordinamento
1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti:«La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati,».7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a)al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati»; b) all'ottavo comma, le parole:«delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previal'autorizzazione di entrambe le Camere »; c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Camera dei deputati »8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e i Comuni ». 9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome di Trento e di Bolzano ». 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati». 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «iComuni,». 13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato. 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: « 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati ». 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: « Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri dellamedesima Camera dei deputati »; b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: « da questo in seduta comune delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Qui fondamentalmente si rende più coerente l'intero testo costituzionale con il resto della riforma; quindi, vengono eliminati i riferimenti alle Province eccetto le province autonome di Trento e Bolzano (trasformarle in regioni deve sembrare proprio brutto), i ruoli prima del Parlamento intero passano alla Camera (salvo i pochi casi nei quali permane il ruolo del Senato), ecc...
Passiamo ora alle Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
Sono le istruzioni per alcune questioni (quali le modalità di attribuzione dei nuovi seggi e di elezione al Senato di Consiglieri e Sindaci) che non possono essere immediatamente applicate: nell'attesa, i Senatori vengono eletti da (e tra) i consiglieri regionali e i sindaci con un metodo proporzionale, i Senatori a Vita continuano a permanere come membri del nuovo Senato, vengono stabiliti dei tempi per legiferare sulle questioni non ancora applicate, ecc... ecc...
Ed eccoci alle Disposizioni finali
E finalmente eccoci all'ultimo articolo della Riforma, ovvero l'articolo 41, relativo all'entrata in vigore della Riforma stessa
Bene, ho analizzato tutti i 41 articoli della Riforma Costituzionale (anche se gli ultimi 4 tutto sommato me li potevo risparmiare). La prossima settimana le mie personali conclusioni (anche se in parte le ho già dette nei commenti).
Ed eccoci alle Disposizioni finali
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali pressoFondamentalmente, si spiega come assistere alla morte definitiva del CNEL, vieta rimborsi o similari ai consiglieri regionali a carico dello stato, si stabiliscono regole per il personale di servizio delle due Camere, si stabiliscono le regole per gli enti locali (su cui nelle Riforma legiferano le Regioni) e per le circoscrizioni delle Città Metropolitane (su cui nella Riforma legifera lo Stato secondo il parere dei Comuni), si stabilisce un massimo di 5 per i Senatori che verranno nominati e si decide che i Senatori a Vita attuali rimarranno Senatori a Vita e si definiscono le modalità di elezione dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano.
la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
E finalmente eccoci all'ultimo articolo della Riforma, ovvero l'articolo 41, relativo all'entrata in vigore della Riforma stessa
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.In pratica, prima c'è la promulgazione mediante referendum, poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e infine, il giorno dopo, la Riforma entra in vigore. Salvo alcuni articoli e commi, la Riforma sarà effettivamente valida a partire dalla prossima legislatura.
Bene, ho analizzato tutti i 41 articoli della Riforma Costituzionale (anche se gli ultimi 4 tutto sommato me li potevo risparmiare). La prossima settimana le mie personali conclusioni (anche se in parte le ho già dette nei commenti).


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